interno ufficio studio legale bertini
diritto di famiglia con fedi e divorzio studio legale bertini

Gratuito Patrocinio

Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire sia per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non siano manifestamente infondate.
L'istituto del patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio) vale per tutte le procedure giudiziarie (richiesta di risarcimento danni, recupero crediti, cause immobiliari, separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.).
L'ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse.

Chi può essere ammesso
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni membro della famiglia, compreso l'istante.
Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, oppure nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri membri il nucleo familiare con lui conviventi.
Possono richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

  • I cittadini italiani
  • Gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare
  • Gli apolidi
  • Gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.
  • L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.

Esclusione dal patrocinio in ambito civile
Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).

Dove si presenta la domanda
La domanda di ammissione in ambito civile si presenta presso la competente Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Come si presenta la domanda
I moduli per le domande sono disponibili presso le stesse Segreterie del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento d'identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda.
Può essere inviata a mezzo raccomandata a/r con allegata fotocopia di un documento d'identità valido del richiedente.
La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:

  • La richiesta di ammissione al patrocinio
  • Le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei membri il suo nucleo familiare
  • L'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione)
  • L'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio
  • Se trattasi di causa già pendente, la data della prossima udienza
  • Generalità e residenza della controparte
  • Ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere
  • Prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia).

Che cosa fa il Consiglio dell'Ordine dopo il deposito della domanda

  • Valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l'ammissibilità
  • Emette entro 10 giorni uno dei seguenti provvedimenti:
    - Accoglimento della domanda
    - Non ammissibilità della domanda
    - Rigetto della domanda
  • Trasmette copia del provvedimento all'interessato, al giudice competente e all'Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.

Differenza tra il gratuito patrocinio e la difesa d'ufficio
La difesa d'ufficio è garantita a ciascun soggetto, a prescindere dal suo reddito, che non abbia nominato un proprio difensore di fiducia o ne sia rimasto privo. Il difensore d'ufficio è nominato dal giudice o dal pubblico ministero sulla base di un elenco di difensori predisposto dal consiglio dell'ordine forense, d'intesa con il presidente del tribunale, ha l'obbligo di prestare il suo patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo. Le spese della difesa di ufficio sono a carico dell'imputato salvo che sussistano i requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Inoltre, la difesa d'ufficio è riconosciuta nei procedimenti penali mentre in quelli civili è riconosciuta solo nei procedimenti davanti al tribunale dei minorenni.

Riferimenti normativi:
Legge 29 marzo 2001 n. 134; D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: articoli dal 74 al 141
Modulistica:
http://www.ordineavvocatiteramo.it/uploads/Modulistica/DOMANDA_PATROCINIO_A_SPESE_DELLO_STATO.pdf
(Fonte: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_7_2.wp)

STUDIO LEGALE

Roberto Bertini Avvocato

info@studiolegaleteramo.it