Le aste giudiziarie sono uno strumento per attuare la vendita forzata di un bene. La legge prevede che, se un privato o una società sono gravati da debiti insoluti, i loro beni possano essere oggetto di vendita forzata. Per visitare l'immobile oggetto dell'asta giudiziaria è necessario rivolgersi al Custode Giudiziario.
Il codice di procedura civile, art. 579, prevede che "ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte all'incanto". Infatti, le offerte possono essere fatte personalmente o tramite un mandatario o un procuratore legale provvisto di procura speciale.
Per partecipare a un'asta è necessario presentare una domanda corredata del deposito cauzionale, entro i termini stabiliti dal bando di vendita.
Il deposito cauzionale funge da anticipo sul saldo in caso di aggiudicazione dell'immobile.
In caso di non aggiudicazione, il deposito cauzionale versato è restituito integralmente all'offerente dopo la chiusura dell'incanto (art. 580 c.p.c.).
È disciplinata dagli artt. 570-575 c.p.c. e prevede la presentazione, in busta chiusa, delle offerte d'acquisto presso lo studio del professionista delegato alla vendita (salvo diverse disposizioni nell'avviso di vendita).
In genere, il deposito cauzionale (10% dell'importo totale) è allegato tramite assegno circolare all'offerta d'acquisto (quest'ultima corredata da una marca da bollo da 16€).
Le buste contenenti le offerte sono aperte durante l'udienza fissata per la vendita, alla presenza degli offerenti e/o dei loro rappresentanti. Alla presenza di più offerte valide, è indetta un'asta tra gli offerenti, prendendo come base d'asta il valore dell'offerta più alta.
Al contrario, se la gara non può aver luogo per mancanza di adesioni, il delegato alla vendita può decidere di assegnare l'immobile al maggior offerente oppure può ordinare un nuovo incanto.
L'aggiudicatario dovrà versare il saldo del prezzo, anche tramite contratto di finanziamento, entro il termine di 120 giorni (salvo diverse disposizioni nell'avviso di vendita), con i modi indicati nell'ordinanza di vendita. Avvenuto il versamento del prezzo, il delegato alla vendita emette il decreto di trasferimento del bene espropriato all'aggiudicatario. Tale decreto contiene l'ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto e costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo di rilascio (art. 586 c.p.c.).
Il decreto di trasferimento ha l'altro effetto di provocare la cancellazione di tutti i gravami, quali ipoteche e pignoramenti (art. 586 c.p.c.).
Se, al contrario, l'aggiudicatario non esegue il deposito del saldo nei termini stabiliti, il delegato alla vendita dichiarerà la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncerà la perdita della cauzione a titolo di multa e disporrà un nuovo incanto. (Fonte: http://www.astegiudiziarie.it/)
Puoi consultare le aste a questo link:
http://www.fallimentieaste.it